Statuto del Cai Cortina
Ordinamento della Sezione
(Adeguato allo Statuto e al Regolamento Generale del Cai adottati dal Consiglio Centrale il 23 luglio 2005)
Denominazione – Sede – Durata – Luogo
Art. 1 – L’Associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione di Cortina d’Ampezzo”, in sigla “Cai – Sezione di Cortina d’Ampezzo”, ha origine dalla “Sektion Ampezzo des Deu-tschen und Österreichischer Alpenvereins (D.Ö.A.V.), fondata il 21 febbraio 1882 a Cortina d’Ampezzo, il cui primo statuto fu approvato a Vienna il 26 marzo 1882 con decreto n° 4617 del Ministro dell’Interno. Essa è divenuta Sezione di Cortina d’Ampezzo del Club Alpino Italia-no il 9 aprile 1920.
Ha sede in Cortina d’Ampezzo, Via Marconi 18/a, e durata illimitata.
Art. 2 – È una sezione del Club Alpino Italiano (Cai) ed uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Cai.
Art. 3 – Il logo è formato dall’abbinamento dello stemma del Cai con lo stemma del D.Ö.A.V..
Finalità
Art. 4 – L’associazione, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del Cai ed in modo prevalente nel territorio del comune di Cortina d’Ampezzo:
- Tutela gli interessi generali dell’alpinismo anche collaborando con enti pubblici e privati.
- Favorisce la frequentazione della montagna in tutte le sue forme e organizza iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche.
- Promuove attività scientifiche e didattiche su ogni aspetto dell’ambiente montano e dell’alpinismo, anche attraverso conferenze, dibattiti, proiezioni e mostre.
- Provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori – accompagnatori, esperti, istruttori ed altri – necessari allo svolgimento delle iniziative di cui al n. 2;
- Provvede alla manutenzione e alla gestione, diretta o mediante affidamento convenzionato a terzi, dei suoi rifugi alpini Giussani, Nuvolau e Croda da Lago, e delle opere alpine ad essi accessorie.
- Provvede alla realizzazione, alla manutenzione ed alla dismissione di sentieri alpini ed escursionistici, nell’ambito territoriale del Comune di Cortina d’Ampezzo, in accordo con gli enti pubblici interessati e nel rispetto delle leggi che ne disciplinano i modi.
- Promuove le iniziative idonee alla protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente montano, mirando nel contempo al bene morale ed economico della popolazione locale.
Art. 5 – L’associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.
Soci
Art. 6 – Sono previste le seguenti categorie di soci; benemeriti, ordinari, familiari, giovani e ag-gregati.
Art. 7 – Chiunque intenda diventare socio deve presentare domanda su apposito modulo, com-pleta dei propri dati anagrafici, al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presen-tatore iscritto all’Associazione da almeno due anni; per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà.
Nell’iscrizione a socio familiare va indicato il nominativo del socio ordinario convivente ed il grado di parentela.
Sono soci giovani i minori di anni 18.
Nell’iscrizione a socio aggregato va indicata la sezione presso la quale il socio è già iscritto.
Con la domanda il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento Generale e dell’Ordinamento Sezionale, dei quali riceve una copia all’atto dell’iscrizione, non-ché le delibere emanate dai competenti organi sociali, e dichiara di conoscere ed accettare i ri-schi connessi alla sua partecipazione alle iniziative organizzate dalla Sezione.
Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivi decide con giudizio insindacabile.
Art. 8 – I diritti e i doveri dei Soci sono quelli stabiliti nell’Art. II.IV.1 del Regolamento Generale del Cai, in particolare sono tenuti a versare all’associazione:
- la quota di ammissione (comprensiva dell’iscrizione, dell’importo della tessera e del distintivo);
- la quota associativa annuale;
- il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicu-rative;
- eventuali contributi straordinari destinati ai fini istituzionali.
I versamenti devono essere effettuati entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l’accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non dopo il pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui è accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
Art. 9 – La qualifica di socio si perde per morte, per estinzione dell’Ente, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare deliberato dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Centrale.
Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma degli Art.VI.I.7 e VII.I.8 del Regolamento generale del Cai.
Organi dell’Associazione
Art. 10 – Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- I revisori dei conti
Art. 11 – Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni, iscritti all’Associazione da almeno due anni.
Capo 1 – ASSEMBLEA
Art. 12 – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.
L’Assemblea:
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti e gli eventuali Delegati;
- approva annualmente i programmi dell’Associazione, la relazione del Presidente, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera sull’acquisto, alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, e sulle iniziative che impegnano il bilancio sezionale per il rinnovo o l’ampliamento dei propri rifugi.
- approva le modifiche apportate al presente Ordinamento dal Consiglio Direttivo;
- ratifica, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall’Assemblea dei Delegati;
- proclama i soci iscritti da 60, da 50 e da 25 anni;
- delibera sullo scioglimento dell’Associazione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione scritta da almeno venticinque soci.
Art. 13 – L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo, per la relazione del presidente, l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali e in via straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogni qual volta quest’ultimo lo ritenga necessario.
L’Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni quando ne faccia richiesta motivata, indicando gli argomenti da trattare, almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, o su domanda dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea viene convocata dal presidente o da chi ne fa le veci, su decisione del Consiglio Direttivo, mediante avviso esposto nell’apposita bacheca e spedito a tutti i soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza; l’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della convocazione.
La convocazione potrà avvenire anche via mail e/o pubblicazione sui “social” (modifica intervenuta in Assemblea Ordinaria marzo 2019)
Art. 14 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i minori non hanno diritto di voto.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio, esclusi i consiglieri; ogni socio non può avere più di una delega.
L’Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione (che dovrà tenersi almeno un’ora dopo la prima) con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto.
Art. 15 – L’Assemblea nomina un presidente, un segretario che redige il verbale e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al presidente dell’Assemblea constatare il diritto d’intervento all’assemblea, la regolarità delle deleghe e fissare i quorum per le votazioni.
Art. 16 – Le deliberazioni dell’assemblea vengono assunte per alzata di mano, per appello nominale o per votazione segreta, a seconda delle decisioni da adottare e sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Tuttavia:
- le nomine delle cariche sociali si assumono con votazione segreta;
- le deliberazioni su acquisti, alienazioni o costituzione di vincoli reali sugli immobili di proprietà devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti e votanti (delibere, queste, che acquisteranno efficacia solo dopo l’approvazione del Consiglio Centrale del Cai);
- la deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.
Capo 2 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; esso si compone di 12 (dodici) membri, eletti dall’Assemblea e scelti tra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ciascun socio può esprimere fino a 12 (dodici) preferenze.
Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, scegliendoli tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Art. 18 – Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente ordinamento o nello Statuto e Regolamento Generale del Cai. In particolare:
- stabilisce il programma di attività annuale dell’Associazione e assume le decisioni necessarie per adempierlo;
- decide la convocazione dell’Assemblea;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi soci;
- propone incarichi o commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri previsti dal presente ordinamento. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale quello del Presidente.
Il verbale della seduta è redatto e sottoscritto dal Segretario, letto e approvato nella successiva riunione del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente.
Art. 19 – Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, uno dei Consiglieri, gli subentra il primo dei non eletti, con preferenza, nel caso di parità di voto, del socio più anziano di iscrizione alla sezione.
Il Consiglio ha l’obbligo di dichiarare decaduto il Consigliere che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive.
Nell’eventualità che il Consiglio si riduca al di sotto della metà dei suoi componenti, deve essere convocata senza indugio l’Assemblea per l’elezione dei Consiglieri mancanti.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio, i Revisori dei Conti devono procedere all’immediata convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio.
Capo 3 – PRESIDENTE
Art. 20 – Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e la firma sociale.
In caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, salvo sottoporli alla ratifica di quest’organo nella prima riunione utile. È escluso in ogni caso, ogni provvedimento che impegni in misura rilevante il bilancio dell’Associazione.
In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Sezione.
Capo 4 – SEGRETARIO
Art. 21 – Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nel dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio stesso e sovrintende ai servizi amministrativi dell’Associazione.
Capo 5 – TESORIERE
Art. 22 – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione e ne tiene la contabilità.
Capo 6 – REVISORI DEI CONTI
Art. 23 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre soci eletti dall’Assemblea con un mandato triennale e sono rieleggibili. Esso elegge al suo interno il Presidente.
Art. 24 – Il Collegio è l’Organo di Controllo della contabilità sociale e ne riferisce gli esiti al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.
Si riunisce almeno due volte l’anno; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Commissioni e Soci preposti a singoli incarichi
Art. 25 – Il Consiglio Direttivo può nominare speciali Commissioni con incarichi specifici nei vari rami dell’attività sociale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.
Il Consiglio Direttivo può conferire a singoli Soci incarichi vari di collaborazione.
Delegati alla Sede Centrale
Art. 26 – La Rappresentanza della Sezione all’Assemblea dei Delegati è costituita dal Presidente, delegato di diritto per i primi cinquecento Soci, e da un delegato per ogni aliquota successiva di cinquecento soci, o frazione non inferiore a duecentocinquanta, da nominarsi annualmente dall’Assemblea fra i soci maggiorenni.
Patrimonio – Esrecizio sociale – Bilancio
Art. 27 – Il patrimonio sociale è costituito da:
- i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- qualsiasi altra somma di denaro che venga erogata a favore dell’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari;
- il patrimonio culturale e storico conservato nell’archivio della Sezione.
Art. 28 – Le entrate sono costituite da:
- quote di ammissione;
- quote associative annuali di spettanza della sezione;
- denaro o lasciti di qualsiasi genere versati, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, alla sezione.
Art. 29 – I mandati di pagamento possono essere firmati disgiuntamente dal Presidente o dal Tesoriere.
Art 30 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all’Assem-blea ordinaria per l’approvazione.
Art. 31 – I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento generale del Cai.
escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.
Commissione arbitrale
Art. 32 – Le controversie fra i Soci, relative alla vita dell’Associazione, sono giudicate in un primo tentativo di conciliazione da parte del Consiglio Direttivo integrato dai Revisori dei Conti, in secondo grado valgono le norme stabilite nell’Art. IV.V.1 dello Statuto del Cai.
Per le controversie fra Soci e organi dell’Associazione valgono le norme stabilite nell’Art. IV.V.1 dello Statuto del Cai.
Disposizioni finali
Art. 33 – Per quanto non previsto nel presente Ordinamento, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento generale del Cai.